Comunicazione a fornitori e professionisti. Split payment esteso ai professionisti e eliminazione delle fatture in regime ordinario
Il D.L. 24.04.2017, n° 50 ha sostituito il comma 1 dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, allargando di fatto la platea degli enti pubblici soggetti allo split payment, includendo anche gli Istituti. Il riferimento è infatti agli enti inclusi nel conto consolidato di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31.12.2009 n 196, in cui gli I.A.C.P. sono stati successivamente inclusi per effetto del richiamo al d.lgs. 165/2001 introdotto nel marzo del 2012 dall’art. 5 del D.L. n° 16.
L’art. 1 comma 1, lettera c) del citato decreto ha anche abrogato il comma 2 del D.P.R. 633/1972 e quindi, per effetto di tale abrogazione, lo split payment è esteso anche nei confronti dei pagamenti ai professionisti.
Il nuovo regime dello split payment va applicato in tutte le circostanze nelle quali in precedenza veniva adottato il regime ordinario, mentre nel caso di reverse charge, quest’ultimo prevale e, pertanto, continua ad essere applicato.
Il meccanismo dello split payment prevede che il cedente/prestatore che effettui operazioni nei confronti della PA debba emettere la fattura addebitando l’IVA con la annotazione “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”. In questo caso avviene un trasferimento del debito di imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Nella pratica l’imposta deve essere versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario, senza passare al soggetto passivo (art. 17-ter del DPR 633/72).
Lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione delle operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge).
Nello split payment l’addebito dell’imposta avviene senza incasso; con il reverse charge invece, l’imposta non viene addebitata al cessionario/committente.
Tale modifica ha effetto per tutte le fatture che perverranno a partire dall’01.07.2017.
Si informa, pertanto, che dal mese di luglio quest’Istituto respingerà tutte le fatture elettroniche che saranno emesse in regime diverso da quello dello split payment o del reverse charge.